Affidamento superesclusivo della prole: non sufficiente il riferimento alla conflittualità tra genitori separati

I magistrati precisano che l’affidamento cosiddetto superesclusivo, che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse del minore, costituendo una determinazione fortemente limitativa dell’esercizio della responsabilità genitoriale, richiede per conseguenza, ai fini dell’accertamento della contrarietà all’interesse del minore dell’affidamento all’altro genitore di ogni decisione riguardante il minore, un quid pluris, costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario

Affidamento superesclusivo della prole: non sufficiente il riferimento alla conflittualità tra genitori separati

Il riferimento alla conflittualità tra genitori separati, e alla conseguente difficoltà per loro di concordare rapidamente scelte importanti, come quelle in materia di salute, per la prole, non è sufficiente per giustificare l’affidamento superesclusivo dei figli a madre o padre.
Questa la prospettiva tracciata dai magistrati (ordinanza numero 23938 del 23 luglio 2026 della Cassazione), i quali hanno, di conseguenza, rimesso in discussione il provvedimento con cui il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, avevano disposto affidamento esclusivo di una ragazzina alla madre, nonostante l’opposizione del padre.
In secondo grado si era rilevato, in particolare, che la conflittualità elevata tra i genitori risultava pregiudizievole per la minore, anche considerando le sue condizioni di salute, posto che ella è affetta da assenza congenita della tiroide, condizione che richiede cure costanti e decisioni tempestive in ambito sanitario.
Incompatibile, quindi, secondo il giudice d’Appello, la gestione condivisa della responsabilità genitoriale in un contesto di forte conflitto, essendo necessaria l’individuazione di un unico centro decisionale stabile, individuato nella figura materna, autorizzata anche a prendere in autonomia le decisioni di maggiore rilievo per la figlia.
Per i magistrati di Cassazione, però, il provvedimento adottato risulta essere una sorta di ingiusta punizione per il padre della ragazzina.
In sostanza, la ragione per cui è stato disposto l’affidamento superesclusivo è essenzialmente legata, in questa vicenda, a quelle che sono le condizioni di salute della minore, dal momento che esse richiedono tempestive decisioni, che potrebbero essere ostacolate dalla conflittualità tra l’uomo e la donna.
Tuttavia, la circostanza che la conflittualità tra i due genitori potrebbe impedire una tempestiva decisione, necessaria invece per la cura della minore, è idonea, obiettano i magistrati di Cassazione, a giustificare l’attribuzione a un solo genitore delle scelte in tema di salute, ma non di tutte le scelte di maggiore interesse riguardanti la minore, né la totale esclusione dall’esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell’uomo.
Ampliando l’orizzonte, viene sottolineato che l’affidamento cosiddetto superesclusivo, che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse del minore, costituendo una determinazione fortemente limitativa dell’esercizio della responsabilità genitoriale, richiede per conseguenza, ai fini dell’accertamento della contrarietà all’interesse del minore dell’affidamento all’altro genitore di ogni decisione riguardante il minore, un quid pluris, costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario.
Questo presupposto manca, secondo i magistrati di Cassazione, nella vicenda in esame, anche tenendo presente, poi, l’interesse della minore, la quale ha diritto a vivere e crescere nella propria famiglia ed avere una relazione appagante con entrambi i genitori, salvo che da ciò ne possa derivare un pregiudizio al suo benessere, al diritto di crescere in un ambiente armonioso e al rispetto della sua personalità.
Di conseguenza, analizzando la specifica vicenda e considerando le ragioni per cui il padre pare debba essere totalmente escluso dall’esercizio della responsabilità genitoriale, se non in ordine al limitato settore delle decisioni concernenti la salute, l’affidamento superesclusivo si rivela come una misura sproporzionata rispetto agli scopi che dichiaratamente si prefigge. A maggior ragione, poi, considerando che sono state evidenziate criticità personali in entrambi i genitori ed è stata sottolineata la necessità di un supporto da parte dei servizi socio-sanitari.

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